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Indennitā di accompagnamento

Legislazione

Cosa č - come si ottiene

L'indennitā di accompagnamento č stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

Viene erogata indipendentemente dall'etā; · essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno; · avere il riconoscimento di un'invaliditā totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'etā; · non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente ubblico).

Importo 2005: Euro 443,83 per 12 mensilitā.

  • L'indennitā di accompagnamento č incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
  • L'indennitā di accompagnamento non č incompatibile con lo svolgimento di attivitā lavorativa dipendente o autonoma.
  • L'indennitā di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto č indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua etā
  • L'indennitā di accompagnamento non č incompatibile con la titolaritā di una patente speciale.
  • L'indennitā di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.


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